ISO 22716

Igiene e Sicurezza dei Cosmetici 

In ambito volontario ci sono varie iniziative volte a fornire garanzie soprattutto di tipo igienico-sanitario relativamente ai prodotti cosmetici o ai suoi ingredienti.

La norma armonizzata UNI EN ISO 22716, “Cosmetici – Pratiche di Buona Fabbricazione (GMP). Linee guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione”, certificabile, ha per oggetto

  • la produzione,
  • il controllo,
  • la conservazione
  • la spedizione dei prodotti cosmetici

con la finalità di garantire al consumatore elevati standard di sicurezza e igienico-sanitari.paragraph_5_481

L’Autorità pubblica riconosce il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione – obbligatorie per il Reg. n. 1223/2009- anche attraverso la certificazione volontaria a fronte della ISO 22716.

Inoltre EFfCI (European Federation for Cosmetics Ingredients) ha redatto delle linee guida per le Buone Pratiche di fabbricazione degli ingredienti, le EFfCI GMP.

La linea guida:

  • è rivolta alle industrie che producono ingredienti per cosmetici,
  • facilitare le aziende cosmetiche loro clienti che decidano di  certificare  la norma ISO 22716.

Anche in questo caso viene utilizzato l’approccio preventivo alla gestione dei pericoli.

Dal punto di vista legislativo sono maturati diversi provvedimenti emanati a livello nazionale e a livello comunitario che formulano, tra l’altro, delle prescrizioni in merito a:

  • composizione,
  • presentazione,
  • adempimenti necessari

per produrre, vendere o importare prodotti cosmetici.

Tali provvedimenti hanno tutti come obiettivo finale la tutela della salute del consumatore.

In Italia, al momento la norma di riferimento è la Legge 713/86 “Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”, che recepisce la direttiva comunitaria 76/768/CEE.

A livello comunitario esiste il “Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici” che entrerà in vigore a luglio 2013 e che andrà a sostituire la Direttiva 76/78/CEE.

L’obiettivo del legislatore comunitario è quello di armonizzare la legislazione europea in materia di prodotto cosmetico, per responsabilizzare il produttore:

  • introducendo il concetto di “valutazione preventiva
  • chiedendo l’adozione di “Buone pratiche di fabbricazione”.